INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI | UIL Trasporti Lazio

INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI

OGGETTO: INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI.

Considerato l’art.41 comma 2 D.lgs. 81/2008
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24/4/2020
Vista la Circolare del Ministero della salute del 29/4/2020 Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro
Visto l’art.83 del D.L. n.34 del 19/5/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto l’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla
legge 24 settembre 2021, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 1° ottobre 2021)

COMUNICA QUANTO SEGUE:

Il Decreto legge del 23 luglio 2021 n°105 all’art. 1 dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 31/12/2021 mentre l’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 1° ottobre 2021), ha apportato modifiche alla disciplina inerente ai lavoratori c.d. fragili, di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni,
Prorogando sino al 31/12/2021 la tutela dei lavoratori individuati fragili ai sensi del decreto Cura Italia.
Nella categoria di cui sopra, sono da considerarsi i lavoratori in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (art 3 comma 3, della L. 104 del 1992) e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche (recenti) e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita.
La disposizione proroga la normativa transitoria, che trova applicazione per i periodi: 17 marzo 2020 – 30 giugno 2021- 31 dicembre 2021 e che riconosce la tutela di cui al citato articolo 26, comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria (come precisato, nei messaggi INPS n.171 e 1667 del 2021) e che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (codice evento MV7), con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale è assicurata la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. I lavoratori fragili, come sopra identificati, sono invitati a segnalare al proprio Medico Competente l’eventuale sussistenza di patologie, richiedendo visita medica in riferimento all’art.41 comma 2 Lett. c del D.lgs.81/2008, dove sarà possibile fornire la documentazione medica pregressa di cui si sia in possesso.
Coordinamento Salute e Sicurezza UIL trasporti Lazio

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